Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dal Pretore

di Grosseto nel procedimento penale a carico di Bertocci Danilo,

iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudicare della responsabilità penale di Danilo

Bertocci, imputato del reato previsto dall'art. 727 cod. pen., per

aver arrecato, senza giustificato motivo, gravi sofferenze fisiche al

cane di sua proprietà fino a provocarne la morte, colpendolo con un

bastone, il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen., per contrasto

con gli artt. 3 e 10 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva che nel nostro ordinamento l'uccisione

immotivata dell'animale da parte del proprietario, non è sanzionata

penalmente, se non nel caso in cui questa segua all'esercizio di

crudeltà e sevizie nei confronti dell'animale, mentre, nel caso in

cui si uccida l'animale di altri, tale condotta costituisce il

contenuto di uno specifico reato di danneggiamento punito dall'art.

638 cod. pen. e previsto a tutela del patrimonio.

Ad avviso del giudice rimettente, ciò sarebbe lesivo dei principi

costituzionali espressi dagli invocati artt. 3 e 10 della

Costituzione.

In particolare, risulterebbe violato il principio di uguaglianza,

poiché, mentre il maltrattamento di animali, ancorché non seguito

da morte, sarebbe assoggettato a sanzione penale dall'impugnato art.

727 cod. pen., nessuna conseguenza penale si configurerebbe per la

più grave condotta consistente nell'uccisione ingiustificata del

proprio animale. Inoltre, un ulteriore profilo di

incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

si determinerebbe anche rispetto al sistema complessivo della

normativa di tutela degli animali, poiché la norma impugnata sarebbe

in contrasto con l'affermazione, contenuta nell'art. 1 della legge 14

agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione

e prevenzione del randagismo), secondo la quale "lo Stato promuove e

disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di

crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al

fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di

tutelare la salute pubblica e dell'ambiente". Infine, si

realizzerebbe la violazione di obblighi internazionali derivanti al

nostro paese dall'appartenenza all'Unione Europea, come quelli che

discendono dall'adesione a convenzioni internazionali, che abbiano la

finalità di tutelare gli animali da sofferenze e patimenti

ingiustificati.

La questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe

rilevante nel caso nel quale è tenuto a pronunciarsi il giudice a

quo, in quanto, pur essendo certa l'uccisione del cane da parte del

proprietario, mancherebbe la prova delle gravi sofferenze arrecate

all'animale e, pertanto, applicando la norma impugnata, l'imputato

dovrebbe andare assolto.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio, chiedendo una pronuncia di inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale in oggetto.

La difesa erariale osserva che il giudice rimettente, per

sostenere l'incostituzionalità dell'art. 727 cod. pen., avrebbe

preso le mosse da una interpretazione errata della stessa norma che,

a suo dire, non contemplerebbe come comportamento sanzionabile

l'uccisione immotivata di animali. Al contrario, poiché, in

conseguenza della modifica operata dalla legge 22 novembre 1993, n.

473 (Nuove norme contro il maltrattamento degli animali), il fatto di

cagionare la morte dell'animale maltrattato costituisce circostanza

aggravante della contravvenzione base, ne deriverebbe che la condotta

oggetto del giudizio a quo non sarebbe sprovvista di sanzione penale,

bensì rientrerebbe, secondo l'opinione espressa dall'Avvocatura

dello Stato, nella fattispecie del novellato art. 727 cod. pen.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto

risulterebbe inconferente rispetto alla risoluzione del giudizio

penale. Considerato in diritto

1. - Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è l'art.

727 cod. pen. , nella parte in cui tale norma non assoggetta a

sanzione penale colui che uccide l'animale di sua proprietà, sotto

il profilo della violazione degli artt. 3 e 10 della Costituzione.

Per quanto concerne l'art. 3 della Costituzione, l'omissione

denunziata determinerebbe una non giustificata disparità di

trattamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a sanzione

penale per aver adoperato sevizie e maltrattamenti nei confronti

degli animali e, quindi, per aver posto in essere una condotta meno

grave; sotto il profilo dell'art. 10 della Costituzione, invece,

l'omissione denunziata sarebbe in contrasto con gli obblighi

internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli animali

domestici.

2. - La questione di legittimità costituzionale è inammissibile.

Il Pretore di Grosseto si propone, nel sottoporre a questa Corte

il dubbio di costituzionalità in oggetto, di introdurre

nell'ordinamento penale una nuova norma diretta ad assoggettare a

sanzione penale l'uccisione immotivata dell'animale da parte del

proprietario dello stesso animale.

Tuttavia, una pronuncia additiva, dalla quale consegua

l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. di una norma

incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la

morte di un animale di sua proprietà, non rientra fra i poteri

costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, "al giudice costituzionale

non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare

la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova

fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità

sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione" (v., ad

esempio, ordinanze n. 25 del 1995 e n. 146 del 1993; sentenze n. 108

del 1981 e n. 42 del 1977). Per tali ragioni, va dichiarata

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 727 cod. pen., nella parte in cui non assoggetta a sanzione

penale la condotta di chi uccide l'animale di sua proprietà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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