Art. 727 c.p. — Abbandono di animali

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[1]Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

[3]La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

[4]Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 14 settembre 1991

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2002

    Questione inammissibile
    19 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali. Infatti la disposizione di parte generale dell'art. 98 del codice penale, nel disciplinare la applicazione delle pene accessorie per i minorenni, esclude che la pena della pubblicazione della sentenza possa essere applicata ai condannati minorenni, sicché il rimettente - che non considera detta disposizione - dubita della legittimità costituzionale di una norma che non esiste nell'ordinamento.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 411/1995

    Questione inammissibile
    27 luglio 1995

    In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali è riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art727 · fonte del testo

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