All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000». All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»;
  • b)al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo». L'articolo 638 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni». All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art5 · fonte del testo

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