Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lg.

11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di

stranieri o apolidi, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1969

dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ridondelli

Mario, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 22 novembre 1969, il pretore di Genova

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lg. 11 febbraio 1948, n.

50, recante sanzioni per la omessa denuncia di stranieri o apolidi

(d.lg. sul quale questa Corte si è già pronunciata ad altro proposito

con sentenza n. 104 del 19 giugno 1969);

che, secondo il pretore di Genova, l'art. 2 violerebbe il principio

di uguaglianza, innanzi tutto perché la mancata denuncia di stranieri

o apolidi da parte di chi li alloggia o li ospita o li assume al lavoro

comporta una pena più elevata di quella stabilita per reati

altrettanto o addirittura più gravi, come la violazione, da parte di

chi dà alloggio per mercede, " di prescrizioni della legge o

dell'autorità", prevista nell'art. 665, terzo comma, cod. pen.; in

secondo luogo perché irroga la stessa pena a ipotesi criminose

diverse, cioè tanto a chi dia alloggio per mercede quanto a chi dia

ospitalità gratuita o "del tutto isolata";

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, come risulta anche dall'art. 1 dello stesso d.lg.

1948, n. 50, il legislatore ha ritenuto più grave la mancata denuncia

di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un cittadino,

con valutazione politica insindacabile da questa Corte; cosicché la

pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua

giustificazione razionale;

che la mancata denuncia da parte di chi dà alloggio per mercede o

di chi lo fa gratuitamente o saltuariamente non dà luogo a diverse

figure di reato, ma attiene alle diverse situazioni e circostanze in

cui il reato si commette, situazioni e circostanze delle quali il

giudice può tener conto nel graduare la pena spaziando dal massimo al

minimo edittale;

che perciò la questione appare ictu oculi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11

febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o

apolidi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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