Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 50/1948
  • art. 1d.lgs. 50/1948
  • art. 1legge 50/1948
  • art. 2legge 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

D.-L. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'art. 665, ultimo

comma, del codice penale (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o

apolidi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1986 dal Pretore di

Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Perossi Giorgio,

iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di GROSSO Benedetto, iscritta al n. 833

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 9 ottobre

1986 (reg. ord. 822 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli

artt. 2, 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa

denuncia di stranieri o apolidi);

che il Pretore di Genova, con ordinanza 16 aprile 1986 (reg.

ord. n. 833 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 3 e

24 Cost. ed in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs.

medesimo;

Considerato che trattasi di questioni analoghe e che, pertanto,

possono essere decise congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

D.Lgs. n. 50 del 1948 è stata già dichiarata infondata e

manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in

esame (cfr. sentenze nn. 104/1969 e 144/1970 nonché ordinanze nn.

19/1979, 135/1979 e 24/1980) o in riferimento al solo art. 3 Cost.

(cfr. ordinanze n. 76/1971) o in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

(cfr. ordinanze nn. 78/1973 e 40/1975);

che, per quanto riguarda la censura d'incostituzionalità

dell'art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 1948, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 2 del D.Lgs. medesimo - anche

ad ammettere che, come assume il giudice a quo, l'art. 1 configuri

una circostanza aggravante in relazione ai reati ex artt. 665, terzo

comma, Cod. pen. e 109 T.U.L.P.S., mentre l'art. 2 prevede una figura

autonoma di reato - le due disposizioni disciplinano situazioni

diverse e non paragonabili e che, pertanto, rientra nella

discrezionalità del legislatore regolarle in maniera ragionevolmente

differenziata;

che, per quel che concerne il presunto contrasto con l'art. 24

Cost., non è dato rinvenire in alcun modo nella disposizione

impugnata una violazione del diritto alla difesa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost., dal Pretore di

Sampierdarena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione

all'art. 2 del predetto D.Lgs., dal Pretore di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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