Art. 664 c.p. — Distruzione o deterioramento di affissioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', la pena e' dell'ammenda fino a lire mille.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 299/1991

    Questione infondata
    26 giugno 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa avendo il giudizio 'a quò ad oggetto una imputazione relativa alla distruzione di manifesti affissi dal Comune per la celebrazione di una festività civile.

    Art. 664 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art664 · fonte del testo

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