Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui

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[1]Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito ((, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato)), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. 7 96 125

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

Testo in vigore dal 1 agosto 2004 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla Commissione parlamentare non sembrò giusto che il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) divenga perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria; e perciò propose di modificare la disposizione nel senso che, quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria. Ma la disposizione, che si vorrebbe modificare, è informata al criterio di conciliare la necessità della maggior tutela che richiede il bestiame raccolto in gregge o in mandria, con l'altra, di tener conto, in simili casi, dell'importanza del danno effettivo arrecato alla pastorizia e al così detto patrimonio zootecnico.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 209

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2004

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1991 al 1 agosto 2004. 8 parole aggiunte.

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, aggiunto: salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art638 · fonte del testo

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