Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui

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[1]Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Alla Commissione parlamentare non sembrò giusto che il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) divenga perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria; e perciò propose di modificare la disposizione nel senso che, quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria. Ma la disposizione, che si vorrebbe modificare, è informata al criterio di conciliare la necessità della maggior tutela che richiede il bestiame raccolto in gregge o in mandria, con l'altra, di tener conto, in simili casi, dell'importanza del danno effettivo arrecato alla pastorizia e al così detto patrimonio zootecnico.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 209

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art638 · fonte del testo

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