Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui

((Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)).

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla Commissione parlamentare non sembrò giusto che il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) divenga perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria; e perciò propose di modificare la disposizione nel senso che, quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria. Ma la disposizione, che si vorrebbe modificare, è informata al criterio di conciliare la necessità della maggior tutela che richiede il bestiame raccolto in gregge o in mandria, con l'altra, di tener conto, in simili casi, dell'importanza del danno effettivo arrecato alla pastorizia e al così detto patrimonio zootecnico.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 209

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2011 al 1 luglio 2025. 82 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tolto: animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

tolto: La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' tolto: capi di bestiame aggiunto: animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero aggiunto: compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandriatolto: .

tolto: Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano dannoaggiunto: , e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art638 · fonte del testo

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