Codice penale

Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali

[1]Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000)).

[2]((Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000)).

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2010 al 1 luglio 2025. 5 parole tolte, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tolto: quattro mesi a due anni aggiunto: sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

aggiunto: Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544bis · fonte del testo

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