Art. 160 (Codice penale militare di guerra) — Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione

[1]Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art160 · fonte del testo

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