Codice penale

Art. 635 c.p.

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[1]Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:

[3]1° con violenza alla persona o con minaccia;

[4]2° da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

[5]3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 625;

[6]4° sopra opere destinate all'irrigazione;

[7]5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/2025

    Questione infondata
    29 dicembre 2025

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, per i reati di danneggiamento, previsti ai commi precedenti della medesima disposizione, subordina la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Pur se la predetta subordinazione è sempre obbligatoria, da tanto non consegue un automatismo intrinsecamente irrazionale: a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ed è ormai qualificabile come reato plurioffensivo, configurato non genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose), condizioni di contesto (come in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (tra gli altri, edifici pubblici o destinati a uso pubblico). In questa cornice, oltre a doversi ricordare che al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, va sottolineato che la finalità rieducativa, volta a favorire una rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa, viene del tutto trascurata dal rimettente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente data, a suo avviso, dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. Nemmeno il generale favor per le soluzioni individualizzate qualifica come arbitraria la scelta legislativa che, in questo caso, mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 216/2019 - mass. 41621).

    Art. 635 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 212/2024

    Questione infondata
    23 dicembre 2024

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, secondo comma, cod. pen., censurato nella parte in cui prevede, per il reato di danneggiamento delle cose ivi elencate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anziché quella della reclusione da sei mesi a due anni. Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale tertium comparationis – l’art. 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento seguito dal pericolo di incendio) –, emergono profili di evidente eterogeneità, tanto sul piano della struttura, quanto su quello dei beni giuridici tutelati: mentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all’integrità o alla funzionalità della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilità della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all’insorgere di un pericolo di incendio; quanto al bene oggetto della condotta, l’art. 635 cod. pen., richiede che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo, mentre l’art. 424 cod. pen. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di proprietà dello stesso soggetto agente; a livello soggettivo, inoltre, mentre l’art. 424 cod. pen. è una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all'art. 635 cod. pen. è integrato da quello generico; quanto al bene giuridico tutelato, infine, l’art. 424 cod. pen. tutela l’incolumità pubblica, mentre l’art. 635 cod. pen. salvaguarda il patrimonio. Non è dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza.

    Art. 635 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 136/2024

    Altra decisione
    18 luglio 2024

    È disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, sez. penale, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, primo comma, n. 7, del medesimo codice). Il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha introdotto proprio la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo, al contempo, un’apposita disciplina processuale transitoria. Va aggiunto che, con ordinanza n. 62 del 2024, la Corte costituzionale, giudicando su numerose ordinanze di rimessione sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, ha preso atto del medesimo ius superveniens, disponendo, in modo parallelo, la restituzione degli atti ai rimettenti. (Precedente: S. 62/2024 - mass. 46059).

    Art. 635 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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1930oggi
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  2. 26 novembre 2024 — 12 aprile 2025per 5 mesi
  3. 2 ottobre 2024 — 26 novembre 2024per un mese
  4. 4 aprile 2024 — 2 ottobre 2024per 6 mesi
  5. 8 febbraio 2024 — 4 aprile 2024per un mese
  6. 30 dicembre 2022 — 8 febbraio 2024per un anno
  7. 23 marzo 2022 — 30 dicembre 2022per 9 mesi
  8. 15 giugno 2019 — 23 marzo 2022per 3 anni
  9. 6 febbraio 2016 — 15 giugno 2019per 3 anni
  10. 13 ottobre 2011 — 6 febbraio 2016per 4 anni
  11. 8 agosto 2009 — 13 ottobre 2011per 2 anni
  12. 6 aprile 2007 — 8 agosto 2009per 2 anni
  13. 1 novembre 1997 — 6 aprile 2007per 9 anni
  14. 13 maggio 1991 — 1 novembre 1997per 6 anni
  15. 29 settembre 1982 — 13 maggio 1991per 9 anni
  16. 9 luglio 1970 — 29 settembre 1982per 12 anni
  17. 4 giugno 1966 — 9 luglio 1970per 4 anni
  18. 25 maggio 1945 — 4 giugno 1966per 21 anni
  19. 26 ottobre 1930 — 25 maggio 1945testo originarioper 15 anni

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635 · fonte del testo

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