Art. 635-quinquies c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
[1]Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
[2]Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
[3]((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))
Testo in vigore dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024
