Art. 635-quinquies c.p.
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[1]((Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
[2]Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
[3]Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata)).
Testo in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016
