Art. 600-bis c.p. — Prostituzione minorile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2006 al 23 ottobre 2012. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

[2]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

[3]Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

[4]Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi)).

Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 23 ottobre 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006. 26 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tolto: fra i quattordici ed i sedici aggiunto: tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni tolto: o aggiunto: e con la multa non inferiore a tolto: lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto aggiunto: euro 5.164.

aggiunto: Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

aggiunto: Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore tolto: degli anni diciotto aggiunto: di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600bis · fonte del testo

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