Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 e dell'art.

598 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre

1997 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di

Marcello Campisani, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale promosso, con l'imputazione di

oltraggio a un magistrato in udienza, nei confronti di un avvocato

che nella discussione finale del dibattimento avrebbe pronunciato

frasi ritenute offensive nei confronti del pubblico ministero, il

pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 settembre 1997, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 343 del codice penale, nella parte in cui prevede

che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al

pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in

udienza. Questa previsione di reato violerebbe gli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, perché non sarebbe giustificato

il differente trattamento sanzionatorio delle offese arrecate dal

difensore al pubblico ministero, rispetto al trattamento delle offese

arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al

difensore, le quali integrano, invece, il meno grave delitto di

ingiuria (art. 594 cod. pen.). Si tratterebbe, difatti, di condotte

identiche, tenute da soggetti che si trovano in condizioni di

parità, giacché nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore

rivestirebbero la medesima qualifica di "parte" e parteciperebbero al

processo penale "su basi di parità" (art. 2, comma 1, n. 3, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega legislativa al Governo per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale). Posta questa

sostanziale identità di posizione e di poteri, non troverebbe

ragionevole giustificazione il differente trattamento sanzionatorio

del pubblico ministero e del difensore, i quali hanno tenuto

identiche condotte, non potendo avere rilievo la loro diversa

qualificazione soggettiva (il pubblico ministero è considerato

pubblico ufficiale, mentre il difensore esercita un servizio di

pubblica necessità);

b) in subordine, dell'art. 598 del codice penale, nella parte in

cui non prevede la non punibilità, stabilita per le offese contenute

negli scritti o discorsi difensivi delle parti o dei loro

patrocinatori, anche per le offese verso il pubblico ministero in

interventi del difensore nel corso di una udienza penale. La mancata

estensione dell'esimente anche a questo caso violerebbe sia il

principio di eguaglianza sia il diritto di difesa (artt. 3 e 24,

secondo comma, Cost.), giacché sarebbe consentito al pubblico

ministero pronunciare affermazioni che ledono l'onore dell'imputato o

del suo difensore, godendo della immunità, mentre il difensore,

nell'ambito della stessa udienza penale e nell'esercizio del mandato

difensivo, se pronuncia le stesse frasi nei confronti del pubblico

ministero non solo incorrerebbe nel reato di oltraggio, ma non

godrebbe neppure dell'esimente prevista all'art. 598 cod. pen. Questo

sistema sarebbe del tutto incoerente, perché alla libertà del

dibattito in giudizio potrebbe essere sacrificato l'onore o la

reputazione della persona, che è un bene di rango costituzionale, ma

non il prestigio della pubblica amministrazione, che sarebbe un bene

estraneo alla Costituzione. Considerato in diritto

1. - Le due questioni di legittimità costituzionale investono:

a) la disciplina dell'oltraggio a un magistrato in udienza,

prevista dall'art. 343 del codice penale, che troverebbe applicazione

anche alle frasi offensive dell'onore o del prestigio del pubblico

ministero pronunciate nel corso della discussione in una udienza

penale dal difensore dell'imputato, mentre le stesse offese, se

arrecate dal pubblico ministero al difensore, sarebbero punite più

lievemente, perché configurerebbero il reato di ingiuria (art. 594

cod. pen.);

b) la disciplina della non punibilità delle offese contenute

negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel

processo, prevista dall'art. 598 del codice penale, nella parte in

cui non consente l'applicazione della stessa esimente alle offese

arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della

discussione in un processo penale.

Il pretore di Brescia indica quali parametri per la verifica della

legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate gli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione e propone la seconda

questione, concernente la mancata estensione della esimente,

denominata anche "immunità giudiziaria", come subordinata al mancato

accoglimento della prima, relativa alla estensione del reato di

oltraggio a un magistrato in udienza.

Quanto alla prima questione, sarebbe ingiustificata la disparità

di trattamento tra pubblico ministero e difensore, i quali

nell'udienza penale, nell'ambito e ai fini dello svolgimento di

tipiche attività processuali, hanno entrambi la qualifica di "parte"

e partecipano al procedimento in condizioni di parità.

Quanto alla seconda questione, oltre allo stesso profilo relativo

alla parità delle parti nel processo penale, la mancata estensione

dell'esimente alle offese arrecate dal difensore al pubblico

ministero in udienza inciderebbe sulla libertà del dibattito

giudiziale, che la "immunità giudiziaria" tende a salvaguardare,

venendo così ad intaccare il diritto di difesa.

2. - La prima delle due questioni di legittimità costituzionale,

relativa all'art. 343 cod. pen., non è fondata.

Questa disposizione è rimasta inalterata nella configurazione del

reato di oltraggio a magistrato in udienza, per il quale, in

occasione della più recente legge di depenalizzazione, è stata solo

diminuita la entità della sanzione (art. 18 della legge 25 giugno

1999, n. 205). La previsione del fatto come reato è quindi tuttora

vigente, nonostante sia stata abrogata la figura di "genere" del

delitto di oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale (art. 341 cod.

pen.).

L'art. 343 cod. pen., punendo chiunque offende l'onore o il

prestigio di un magistrato in udienza, si riferisce, secondo la

comune interpretazione recepita dal giudice rimettente, ad ogni

magistrato che svolga le funzioni del suo ufficio nel contesto,

appunto, dell'udienza, sia esso giudicante o requirente: viene così

assicurata una specifica protezione del prestigio degli organi di

giustizia, particolarmente nel momento formale e solenne della

celebrazione del processo. Risponde, del resto, ad una remota

tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia (cfr.

sentenza n. 313 del 1995), salvaguardare la dignità di chi compie

atti nei quali si manifesta la giurisdizione.

La scelta del legislatore di rispondere a questa esigenza,

configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un

magistrato in udienza e comprendendo in tale figura il pubblico

ministero, non contrasta con i parametri di valutazione della

legittimità costituzionale indicati dal giudice rimettente. Lo

strumento penale intende proteggere la dignità della funzione

giurisdizionale e non è arbitrario o irragionevole avere esteso la

medesima protezione anche all'attività del pubblico ministero in

udienza.

D'altra parte la questione di legittimità costituzionale, relativa

all'art. 343 cod. pen., è prospettata non già con riguardo ai

profili oggettivi, per escludere che sia legittimo sanzionare

penalmente come oltraggio le espressioni offensive dell'onore e del

prestigio del pubblico ministero in udienza, ma è invece proposta

per attribuire rilievo a profili soggettivi, attinenti alla qualità

ed alla funzione dell'autore del fatto, quando egli sia il difensore

di una delle parti in giudizio. Proprio questo dimostra che i dubbi

di legittimità costituzionale non riguardano la figura di reato, ma

la punibilità del difensore per le espressioni usate nel corso

dell'udienza e nello svolgimento dell'ufficio difensivo, ciò al fine

di salvaguardarne la funzione.

Sotto il profilo del principio di eguaglianza, la parità delle

parti, pubblica e privata, che è inerente al processo, non implica

necessariamente che sia identica la qualificazione soggettiva di

esse, né impone la eguaglianza del loro stato e della loro

condizione, al di là della "parità delle armi" che è propria del

processo.

3.1. - La questione di legittimità costituzionale relativa alla

estensione della esimente per offese in scritti e discorsi

pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi

all'autorità giudiziaria (art. 598 cod. pen.) non è fondata, nei

sensi di seguito precisati.

La non punibilità per le offese contenute negli scritti presentati

o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei

procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria è tradizionale,

prevista già dal primo codice unitario (art. 398 del codice penale

del 1889), e si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena

esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal

rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate

offensive, usate nel contesto difensivo. La non punibilità copre un

campo più ristretto di quello sanzionato penalmente dall'art. 343

cod. pen.: dal punto di vista soggettivo l'esimente non riguarda

tutti i soggetti ma solo le parti del processo, siano esse quelle

pubbliche o quelle private, ed i patrocinatori di queste ultime; dal

punto di vista oggettivo l'esimente è circoscritta esclusivamente

nell'ambito dell'oggetto della causa. Ciò rende evidente che la non

punibilità, prevista dall'art. 598 cod. pen., tende a salvaguardare

esclusivamente la libertà di discussione delle parti ed ha, quindi,

una funzione strumentale rispetto alla formazione del giudizio.

La tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere

efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili

incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro (sentenza n. 128

del 1979; ordinanza n. 889 del 1988), non attribuisce tuttavia una

singolare facoltà di offendere. Tutti gli atti ed ogni condotta nel

processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle

forme espressive usate dalle parti. L'esimente per le offese arrecate

non ne elimina il disvalore, né esclude sanzioni di tipo diverso da

quelle penali. Difatti il dovere di correttezza, decoro e rispetto

della reciproca dignità nel rapporto tra le parti rimane integro e

trova sanzione tanto nel processo quanto fuori di esso, nell'ambito

degli strumenti preordinati all'osservanza delle regole di

deontologia professionale. Sotto il primo aspetto la disciplina

dell'udienza e la direzione del dibattimento, affidati al presidente

(art. 470 cod. proc. pen.), comprendono il potere che questi ha di

intervenire per contenere e ricondurre nell'ambito della correttezza

le modalità espressive usate dalle parti, disponendo anche la

eliminazione di quanto è offensivo ed assegnando alla persona offesa

una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (art.

598, secondo comma, cod. pen.). Sotto il secondo aspetto è compito

degli organi preposti ad assicurare il rispetto delle regole di

deontologia professionale procedere disciplinarmente nei confronti di

chi venga meno al dovere di correttezza, dignità e decoro cui deve

essere sempre improntata anche l'attività difensiva nella dialettica

con le altre parti e nel rispetto di esse.

3.2. - Il giudice rimettente considera l'esimente stabilita

dall'art. 598 cod. pen. non applicabile alle offese arrecate dal

difensore dell'imputato all'onore o al prestigio del pubblico

ministero in udienza. Essa riguarderebbe, secondo la interpretazione

prevalente, solo i delitti di ingiuria e di diffamazione, ma non

anche quello di oltraggio a un magistrato in udienza.

Questa interpretazione trae argomento dalla collocazione della

norma e, storicamente, dalla intenzione del legislatore, quale si

può ricavare dalla Relazione ministeriale al Progetto definitivo di

nuovo codice penale (II, n. 691). La disposizione che prevede

l'esimente è, difatti, inserita nel contesto dei delitti contro

l'onore (ingiuria e diffamazione), mentre il reato di oltraggio a un

magistrato in udienza è compreso tra i delitti contro la pubblica

amministrazione.

Così interpretata, la disposizione denunciata verrebbe

incoerentemente a limitare la garanzia cui essa stessa è

preordinata. Per un verso l'assoluta libertà di espressione sarebbe

assicurata ad una sola delle parti in giudizio, giacché l'esimente

opererebbe per le espressioni usate dal pubblico ministero ma non per

quelle del difensore; per altro verso la libertà difensiva, che lo

stesso legislatore ha voluto fosse esercitata senza remora alcuna,

verrebbe garantita solo parzialmente e nei confronti di alcuni

soggetti.

È tuttavia possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una diversa

interpretazione, che porti ad escludere la lesione del principio di

eguaglianza e del diritto di difesa.

Difatti non manca un altro, sia pur minoritario, orientamento

interpretativo, che non attribuisce rilievo decisivo alla

collocazione della disposizione, ma valorizza elementi che riguardano

la struttura del reato e le finalità dell'esimente. Sotto il primo

profilo le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai

loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria e concernenti

l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a

seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte

privata o il pubblico ministero; per altro verso, la finalità

perseguita dal legislatore non potrebbe essere efficacemente

realizzata, se la portata dell'esimente fosse circoscritta in

relazione ai soggetti destinatari delle offese. La diversa intenzione

del legislatore non è decisiva ai fini della interpretazione della

norma, tenuto conto di questi elementi oggettivi e teleologici, da

considerare, tra l'altro, in un contesto normativo, relativo

all'oltraggio, ampiamente mutato.

Essendo, dunque, possibile una interpretazione che rende la norma

compatibile con i principi costituzionali, essa deve essere

preferita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di

Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Brescia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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