Il codice non consente in alcun caso la così detta exceptio veritatis (art. 596), e questa esclusione ho ampiamente giustificata nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 691). La Commissione parlamentare, invece, propose di ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale. Ma se non si può ammettere (come è indiscusso) la prova della verità dell'addebito per le offese fatte in presenza del pubblico ufficiale (oltraggio), non si comprende perchè dovrebbe consentirsi la prova medesima per le offese fatte in sua assenza (diffamazione). Se, richiedendo l'ammissione di questa prova, si intende giovare all'interesse pubblico di svelare le malefatte dei pubblici ufficiali, si può osservare che questo interesse è già sufficientemente tutelato dalla vigilanza gerarchica a cui il pubblico ufficiale è soggetto, e dal diritto di reclamo all'Autorità superiore, spettante a chiunque ritenga di poter imputare al pubblico ufficiale fatti disonorevoli. L'idea della legittimità della pubblica censura degli atti dell'Autorità, fatta con mezzi offensivi, è del tutto demagogica, e però non può trovare alcuna applicazione nel codice penale. D'altra parte, pur essendo escluso che il giudizio penale possa trasformarsi in un giudizio d'onore, non è interdetto all'offeso e all'offensore (quando si tratta di ingiuria e di diffamazione, e non d'oltraggio) di invocare il verdetto d'un giurì d'onore sull'addebito di un fatto determinato. Anzi, tale facoltà è espressamente riconosciuta e il suo esercizio equivale alla tacita rinuncia al diritto di querela (se questa non fu ancora presentata) o alla remissione. A questo proposito ho migliorato la disciplina di tale facoltà, prevedendola nella sua essenza e nelle sue condizioni d'esercizio nell'articolo 596, e stabilendo i suoi effetti in relazione alla querela nell'articolo 597.
Relazione al Codice penale (1930), n. 200