[1]Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verita' continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facolta' di prova al momento dell'attuazione del codice penale, puo' esercitare tale facolta', a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.

[2]In tutti i casi e' ammessa la facolta' di deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art47 · fonte del testo

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