Codice penale

Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose

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[1]((Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

[2]Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

[3]Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime la reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

[4]Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

[5]Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole e' punito a querela della persona offesa)).

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 15 dicembre 1981

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 178/2003

    Questione infondata
    23 maggio 2003

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la procedibilità a querela, anziché d’ufficio, del delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, la scelta del regime di procedibilità deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità, per cui la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime) si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale. Quanto al supposto contrasto con l'art. 112 della Costituzione, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa e tale principio non può non valere, ed 'a fortiorì, per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti, non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale. - Sulla discrezionalità ed i limiti del legislatore circa la scelta del regime di procedibilità dell’azione penale (giurisprudenza costante), v., citate, 'ex plurimis', sentenza n. 274/1997, ordinanze n. 91/2001 e n.354/1999, nonché, riguardo alla perseguibilità a querela delle lesioni gravi, ordinanza n. 204/1998. - Sulla possibilità di prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell’azione penale da parte del pubblico ministero, v. sentenze, citate, n. 114/1982, n. 104/1974, n. 105/1967.

    Art. 590 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 582 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).

    Art. 590 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 192/1986

    Questione inammissibile
    14 luglio 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.

    Art. 590 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (21)

Se ne mostrano 12 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 7 giugno 1966. 20 parole tolte, 102 parole aggiunte in 5 capoversi.

Chiunque cagiona ad altritolto: , per colpa, aggiunto: per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire tolto: cinquemila aggiunto: duecentomila.

Se la lesione e' gravetolto: , la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire tolto: duemila a diecimila aggiunto: ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire tolto: cinquemila a ventimila aggiunto: duecentomila a ottocentomila.

aggiunto: Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime la reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di tolto: lesione aggiunto: lesioni di piu' personetolto: , si applica la tolto: disposizione della prima parte dell'articolo 81 aggiunto: pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo'tolto: , in complesso, superare aggiunto: superare gli anni cinque.

Nel caso tolto: preveduto aggiunto: previsto dalla prima parte di questo articolotolto: , il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art590 · fonte del testo

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