Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose
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[1]Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.
[2]Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.
[3]((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni)).
[4]Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
[5]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Testo in vigore dal 1 aprile 2006 al 26 luglio 2008
