Art. 561 c.p. — Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

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[1]Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

[2]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

[3]Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1969

    Illegittimità dichiarata
    3 dicembre 1969

    All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 è conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).

    Art. 559 c.p. · Art. 560 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 561 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è punibile per adulterio il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato (art. 561). La Commissione parlamentare osservò che dovrebbe punirsi la moglie adultera, ancorchè separata per colpa del marito o da lui ingiustamente abbandonata, quando con lei convivono figli minori, perchè in questo caso ella ha il dovere di non dare ai figli il malo esempio di una relazione adulterina. Ma in verità si tratta di due concetti del tutto diversi. Il problema che si deve risolvere nell'articolo 561 è quello di punire o di non punire l'adulterio quando sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato, e non quando possa tornare di cattivo esempio alla prole. Il codice, nel primo caso, lo dichiara non punibile, perchè la legge penale non deve esigere ciò che non è proprio della media delle persone per le quali essa è destinata, cioè una virtù eccezionale quale sarebbe quella del coniuge che, trovandosi nelle predette condizioni, abbia la forza di resistere alle tentazioni dell'amore e talvolta anche a quelle del bisogno. Se la relazione peccaminosa, ma non delittuosa, torna di cattivo esempio ai figli e specialmente alle figlie minorenni, il giudice potrà revocare il provvedimento in virtù del quale la prole venne affidata al coniuge che tiene quella tresca.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 182

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art561 · fonte del testo

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