Art. 560 c.p. — Concubinato
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[1]Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La concubina e' punita con la stessa pena.
[3]Il delitto e' punibile a querela della moglie.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969
