Art. 546 c.p. — Aborto di donna consenziente
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[1]Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
[2]La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
[3]Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
[4]1° se la donna e' minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacita' d'intendere o di volere;
[5]2° se il consenso e' estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e' carpito con inganno. 65
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
65La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1975, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 26/02/1975, n. 55), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1975 al 6 giugno 1978
