Art. 546 c.p. — Aborto di donna consenziente
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[1]Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
[2]La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
[3]Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
[4]1° se la donna e' minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacita' d'intendere o di volere;
[5]2° se il consenso e' estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e' carpito con inganno.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 febbraio 1975
