Per ciò che concerne la legittima difesa (art. 52), la Commissione parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuole difendere. Ma questo concetto non mi sembra possa approvarsi. La difesa deve essere proporzionata all'entità dell'offesa e non necessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difendere. Anzi, l'aggressione denota, non di rado, tanto maggiore perversità e pericolosità, quanto meno rilevante è il bene aggredito. Non si nega che, talvolta, anche l'importanza dell'interesse da difendere possa costituire un elemento per giudicare della gravità dell'offesa, ma non è mai questo un elemento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di valutazione della legittimità della difesa. La gravità dell'offesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioè, in cui si offende (circostanze e modalità). La stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la parola «respingere» alla parola «difendere». Ciò significa, se ho ben compreso, che in luogo di dire: «costretto dalla necessità di difendere un diritto», si dovrebbe dire: «costretto dalla necessità di respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta». Ma l'espressione: «difendere un diritto», è più precisa, in quanto designa non solo il fatto della difesa, ma altresì l'oggetto della medesima.
Relazione al Codice penale (1930), n. 36