Art. 503 c.p. — Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 4 gennaio 1975. Leggi il testo vigente →

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 gennaio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 290/1974

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1974

    Nel codice penale del 1930 il divieto generale ed assoluto dello sciopero - con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori, ancorché differenziate secondo la diversità delle finalità di esso - risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di ogni libertà e in una concezione del rapporto di lavoro non conciliabile con quella che risulta da varie disposizioni della Costituzione, la quale, rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio alla libertà dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della società. Cfr.: sent. n. 29 del 1960.

    Art. 503 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose che venisse parificata la condizione dei datori di lavoro e dei lavoratori di fronte alla pena per il delitto di serrata e sciopero per fini non contrattuali (art. 503). Senonchè la differenza, che la Commissione vorrebbe eliminare, è già nella legge sindacale, fondamentale in questa materia, e risponde ad una giusta e realistica valutazione del pregiudizio economico e del pericolo sociale, manifestamente più gravi, che produce la serrata in confronto allo sciopero.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 167

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art503 · fonte del testo

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