Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dal

pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Antonaci

Giuliano ed altri, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28

giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di esponenti

sindacali e politici, imputati del reato previsto e punito dagli artt.

503 e 511 del codice penale, il pretore di Monfalcone ha sollevato

d'ufficio, con ordinanza del 31 marzo 1972, la questione di

legittimità costituzionale del precitato art. 503 del codice penale,

in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.

Vale precisare che gli esponenti politici e sindacali erano stati

incriminati per avere indetto e organizzato uno sciopero di protesta

per i fatti di Catanzaro del febbraio 1972 e in particolare contro "il

revanscismo fascista diretto ad annullare le conquiste dei lavoratori e

a bloccare le ulteriori avanzate popolari sulla via del progresso e

delle riforme civili; per la difesa e la integrale applicazione della

Costituzione; nonché per dare pubblica testimonianza di attaccamento

ai valori della resistenza e della democrazia contro ogni ritorno a

metodi e ideali che la storia e la coscienza civile del popolo italiano

hanno condannato". Tali finalità erano state precisate nei manifesti

di invito a partecipare allo sciopero e fatti affiggere dai promotori.

2. - Nella motivazione dell'ordinanza l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata poggia su un duplice ordine di

considerazioni, le une di carattere generale e le altre di carattere

specifico.

3. - In via generale si osserva che appare difficile, se non

impossibile, distinguere tra sciopero per fini economici e sciopero per

fini politici, attesa la stretta connessione esistente tra le due

forme, tanto da doversi considerare sciopero economico anche quello che

sostanzialmente si risolve in una pressione politica nei riguardi dei

pubblici poteri al fine di stimolarli all'accoglimento di determinate

rivendicazioni di categoria o di classe, quali una più adeguata

normativa in materia di sicurezza del lavoro, provvedimenti più

congrui in materia di assistenza del lavoratore e della sua famiglia,

negli ambienti di lavoro, ecc. Il rilievo porterebbe, a parere del

giudice a quo, a dover concludere che, nel presente momento storico

della società italiana, al concetto di sciopero dovrebbe attribuirsi

un significato ed una portata molto più ampi di quella di semplice

astensione dal lavoro per fini contrattuali e tali da abbracciare non

solo il contesto degli articoli che precedono o seguono nello stesso

titolo della Costituzione l'art. 40, ma anche i principi fondamentali

della stessa Costituzione. In sostanza la tutela offerta dall'art. 40

oltre ad includere gli artt. 35, 38, 45, 46 della Costituzione, si

estenderebbe anche all'art. 3 della stessa. Non solo, ma tale articolo

rappresenterebbe addirittura la base di partenza per la interpretazione

dell'art. 40 e di tutte le altre norme ricordate nel titolo che lo

comprende.

In particolare l'ordinanza precisa che tra i fini di tutela

economico-sociale propri del diritto di sciopero, non potrebbero non

essere inclusi anche quelli a contenuto politico, dato che ad ogni

espressione politica corrisponde ineluttabilmente un determinato

indirizzo politico normativo che può tradursi in una condizione o di

progresso o di regresso della classe lavoratrice.

4. - Sulla base delle suesposte considerazioni generali l'ordinanza

rileva che l'art. 503 del codice penale, come quello che, nella sua

attuale formulazione, consentirebbe di colpire e di incriminare

penalmente ogni astensione collettiva dal lavoro che appena appena si

discostasse dalla rivendicazione diretta ed immediata di carattere

contrattuale-patrimoniale, offre il destro a soluzioni autoritarie

nella vasta materia dei delicati conflitti di lavoro. D'altra parte la

mancata regolamentazione del diritto di sciopero non potrebbe

senz'altro legittimare la sopravvivenza dell'art. 503 del codice penale

per il suo diretto ed esclusivo collegamento all'ordinamento

corporativo fascista, ispirato a principi rigidamente repressivi di

ogni forma di sciopero e di tutela unilaterale del lavoro.

Avendo la Costituzione repubblicana ripudiato tale ordinamento

corporativo e i principi autoritari che lo ispiravano, anacronistica,

oltretutto, si prospetterebbe una legittimazione della sopravvivenza

dell'art. 503 e della sua matrice antidemocratica. Spetterà

eventualmente al legislatore, sciogliendo la riserva di legge contenuta

nell'art. 40 della Costituzione, emanare norme di disciplina del

diritto di sciopero adeguate e corrispondenti a quei principi di

modernità, socialità e democrazia sui quali poggia la società

italiana contemporanea, nel quadro e nello spirito della Carta

costituzionale.

5. - Non vi è stata costituzione di parte né atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Monfalcone

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503 del

codice penale - nella parte in cui punisce lo sciopero per fine

politico - , in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.

Il primo motivo di illegittimità costituzionale poggia sulla

considerazione che la prevista sanzione penale per lo sciopero per fini

non contrattuali violerebbe l'art. 3 della Costituzione nella parte in

cui questo riconosce esplicitamente il diritto dei cittadini e in

particolare dei lavoratori a che la Repubblica rimuova "gli ostacoli di

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza... impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione

politica, economica e sociale del paese", disposizione ricollegabile

alla successiva norma dell'art. 40 della Costituzione, come quella

nella quale gli interessi di ordine economico e sociale dei lavoratori

sono particolarmente tutelati.

Al secondo motivo, partendo dal presupposto "essere difficile, se

non impossibile", operare una netta distinzione tra sciopero politico e

sciopero per fine economico, stante la loro stretta connessione, si

attribuisce all'art. 40 della Costituzione una portata che va al di là

della semplice astensione dal lavoro per scopi meramente retributivi

fino ad assorbire oltre agli articoli contemplati nel titolo terzo

della prima parte della Costituzione anche alcuni aspetti dei principi

fondamentali.

La questione è fondata nei limiti che saranno qui di seguito

specificati.

2. - Nel decidere l'attuale questione di legittimità

costituzionale non si può prescindere dalla premessa che nel codice

penale del 1930 - in piena coerenza con i principi propri dello stato

fascista e corporativo, quali già risultavano dalla legge 3 aprile

1926 sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - il divieto

generale e assoluto dello sciopero, con le conseguenti sanzioni penali

a carico dei lavoratori, ancorché differenziate secondo la diversità

delle finalità di esso, risponde ad un'unica fondamentale ratio di

difesa del sistema politico, e segna, come si esprime drasticamente la

relazione ministeriale (vol. II, p. 289), "un netto trapasso tra due

regimi" e più precisamente "un energico disconoscimento del principio

democratico che, all'opposto, ammette la libertà di coalizione e di

sciopero". Ne deriva che, se il divieto di sciopero a fine

contrattuale può essere correlato al sistema di risoluzione

autoritaria dei conflitti di lavoro, ciò avviene non perché il

sistema stesso sia a fondamento di quel divieto, ma, più esattamente,

perché ne è conseguenza; mentre la punizione dello sciopero, quale

che sia la sua finalità, trova la sua più profonda, più vera

motivazione, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di

ogni libertà e in una concezione del rapporto di lavoro non

conciliabile con quella che risulta da vari articoli della

Costituzione.

Né si può prescindere da una seconda, altrettanto non

controvertibile premessa. Infatti la Costituzione repubblicana,

rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio

alla libertà dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola

con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare

altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto

democratico della società.

3. - Questa duplice premessa trova ampia e sicura verifica nella

constatazione che il codice penale Zanardelli, ispirato ai principi di

libertà, non puniva affatto lo sciopero politico. Ed è altamente

significativo che in ordinamenti di Stati democratici lo scopo politico

dell'astensione collettiva dal lavoro non acquisti, di per sé,

rilevanza penale.

L'art. 503 c.p. appare, perciò, un unicum nella storia della

nostra legislazione e nella comparazione di ordinamenti democratici: il

che conferma la sua matrice storica e politica, connaturata alla

struttura totalitaria del passato regime.

Già queste considerazioni inducono ad escludere che la punibilità

indiscriminata dello sciopero per il solo fatto che esso abbia fine

politico possa sopravvivere alla Costituzione, nella quale lo sciopero

- anche a prescindere dalla sua specifica configurazione come "diritto"

e dai limiti nei quali questa va contenuta - trova il suo primo titolo

di legittimità nei fondamentali principi di libertà che

caratterizzano il nuovo ordinamento, così come nella sentenza n. 29

del 1960 la Corte ebbe ad affermare a proposito della serrata,

ancorché nessuna norma costituzionale espressamente la consideri come

esercizio di un diritto.

Da ciò discende che l'area della illegittimità costituzionale di

norme incriminatrici dello sciopero non necessariamente coincide con

l'area entro la quale esso è protetto dall'art. 40 Cost. come

puntuale, specifico diritto. L'astensione collettiva dal lavoro, se

finalizzata a scopi economici, non può neppure essere assunta a

legittima causa giustificatrice di licenziamento o di altre misure

previste dalla disciplina del rapporto di lavoro (come affermato da

ultimo nella sentenza n. 1 del 1974); ma non ne discende che, se volta

ad altri scopi, essa astensione, pur conservando ogni rilevanza

nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, debba o quantomeno

possa sempre essere qualificata illecito penale. Lo sciopero, invero,

acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come

specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai

lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad

alcuna conseguenza svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come

manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compressa

se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale.

Quanto fin qui si è detto rivela di per sé l'illegittimità

costituzionale dell'art. 503 c.p., almeno nella sua attuale e generica

sfera di operatività. Ma ulteriori considerazione valgono a rafforzare

la validità di questa conclusione.

Approfondendo il discorso, una prima osservazione si impone. La

norma penale, nella sua formulazione omnicomprensiva di ogni sciopero

per fini non contrattuali, certamente abbraccia fattispecie nelle quali

l'astensione collettiva dal lavoro è esercizio di un vero e proprio

diritto ai sensi dell'art. 40 Cost. Con ciò si vuol dire che, secondo

la ormai costante e di recente (cfr. sent. n. 1 del 1974) ribadita

giurisprudenza di questa Corte, in quel diritto rientrano sicuramente

gli scioperi proclamati "in funzione di tutte le rivendicazioni

riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori, che trovano

disciplina nelle norme poste sotto il titolo terzo della parte prima

della Costituzione". Vi rientrano, dunque, anche gli scioperi che,

caratterizzati dal fine di tutelare interessi che possono essere

soddisfatti solo da atti di governo o da atti legislativi,

indubbiamente sarebbero "politici" ai sensi dell'art. 503 c.p. orbene,

se per questa parte sicura è l'illegittimità costituzionale della

norma, questo primo risultato illumina con chiarezza l'intera questione

in esame. Ed infatti, se fosse sostenibile la tesi che nel vigente

assetto costituzionale la punibilità dello sciopero in considerazione

del suo fine "politico" possa trovare fondamento nella necessità di

assicurare il rispetto delle competenze costituzionali (quasi che la

non punibilità si risolvesse col' dare ai lavoratori e per essi ai

sindacati attribuzioni costituzionali che ad essi non competono), ed

ulteriore ragion d'essere nell'esigenza di garantire l'eguaglianza dei

cittadini nella determinazione dell'indirizzo politico (i lavoratori

oltre agli strumenti istituzionali messi a disposizione di tutti,

potrebbero servirsi dello sciopero), la conseguenza dovrebbe esser

quella di rendere punibile ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri

politici: conseguenza questa fin dal 1962 (cfr. sent. n. 123 di

quell'anno) respinta dalla Corte in base a considerazioni che,

confermate in successive decisioni, vanno qui ribadite. Ed invero

ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere

l'emanazione di atti politici non significa affatto incidere sulle

competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, né

significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli

altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto dalla Costituzione

già risulta: esser cioè lo sciopero un mezzo che, necessariamente

valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari

gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui

al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

5. - Dato che sono infondate e, ripetesi, già da tempo respinte le

ragioni assunte a giustificazione della indiscriminata punibilità

dello sciopero, occorre verificare se e in che misura l'art. 503 c.p.

possa essere considerato valido presidio di principi fondamentali della

nostra Costituzione.

È opportuno chiarire che non vengono qui in considerazione quelle

possibili lesioni a beni costituzionalmente protetti che possano

derivare dallo sciopero né la corrispondente esigenza di prevenirle e

punirle. La necessità di una scrupolosa osservanza della libertà di

lavoro di chi non aderisca allo sciopero; di non compromettere servizi

pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse

generale costituzionalmente protetto; della rigorosa astensione da ogni

violenza e così via, pone problemi che attengono non già allo scopo

dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come

tale: problemi che o sono già adeguatamente risolti dalle norme

vigenti ovvero vanno affrontati dal legislatore nell'esercizio del

potere che lo stesso art. 40 Cost. gli conferisce.

Ciò che, in base a quanto già si è detto, qui rileva è la

conclusione che dell'art. 503 c.p. - dettato a tutela del regime

dell'epoca - non può sopravvivere se non quella parte che possa essere

volta a difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione. In

questo quadro deve essere considerata legittima la punizione dello

sciopero ove questo sia diretto a sovvertire l'ordinamento

costituzionale, e proprio perché si deve riconoscere che in questo

caso il fine politico si scontra con la stessa Costituzione, la quale

non solo consente, ma impone quelle misure che siano indispensabili a

preservare, contro ogni sovvertimento, i principi fondamentali che la

caratterizzano. Ed altrettanto legittima è la punizione dello sciopero

che, per il suo modo di essere, oltrepassando i limiti di una legittima

forma di pressione, si converta in uno strumento diretto ad impedire od

ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri nei quali si

esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare: non si

può infatti dubitare che uno sciopero siffatto sarebbe in contrasto

col fondamento stesso dell'attuale assetto costituzionale, che si basa,

appunto, su un funzionamento di tutte le libere istituzioni che, aperto

alla valutazione delle istanze che in varia guisa sono espresse dai

gruppi sociali, non trovi nel suo esercizio impedimenti od ostacoli che

compromettano la sovranità di cui quelle istituzioni sono, ad un

tempo, espressione e garanzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 503 del codice

penale nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non

sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad

impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei

quali si esprime la sovranità popolare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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