Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2008 al 8 giugno 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]La reclusione non e' inferiore a due anni:

  • 1)se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
  • 2)se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome)).

Testo in vigore dal 26 luglio 2008 al 8 giugno 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/2023

    Ha colpito questo articolo
    5 giugno 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 495, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. La punibilità delle false dichiarazioni relative alle qualità della propria o dell'altrui persona ai sensi dell'art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con il parametro evocato dal Tribunale di Firenze soltanto ove la persona indagata o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale. ( Precedente: S. 84/2021 - mass. 43815 ).

    Art. 64 c.p.p. · Art. 21 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 495 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 500/1989

    Questione inammissibile
    10 novembre 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto è richiesta dal giudice 'a quò una pronunzia additiva in materia penale, del tutto irrilevante nel processo in corso.

    Art. 495 c.p. · Art. 567 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 145/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 108/1976.

    Art. 495 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 133 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 26 luglio 2008. 81 parole tolte, 14 parole aggiunte in 6 capoversi.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficialetolto: , in un atto pubblico, l'identita' o aggiunto: l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione tolto: fino a tre aggiunto: da uno a sei anni.

tolto: Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non e' inferiore tolto: ad un anno aggiunto: a due anni:

tolto: 1°aggiunto: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

tolto: 2°aggiunto: 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa aggiunto: all'autorita' giudiziaria da un imputato tolto: all'Autorita' giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini tolto: alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto tolto: un falso nome.

tolto: La pena e' diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se' o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci aggiunto: falso nome.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art495 · fonte del testo

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