Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
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[1]Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino a tre anni.
[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
[3]La reclusione non e' inferiore ad un anno:
[4]1° se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
[5]2° se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa da un imputato all'Autorita' giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.
[6]La pena e' diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se' o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 2 agosto 2005
