Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 2 agosto 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino a tre anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

[3]La reclusione non e' inferiore ad un anno:

[4]1° se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

[5]2° se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa da un imputato all'Autorita' giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

[6]La pena e' diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se' o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 2 agosto 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/2023

    Ha colpito questo articolo
    5 giugno 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 495, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. La punibilità delle false dichiarazioni relative alle qualità della propria o dell'altrui persona ai sensi dell'art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con il parametro evocato dal Tribunale di Firenze soltanto ove la persona indagata o imputata abbia previamente ricevuto l'avvertimento circa il suo diritto a non rispondere; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all'ipotesi in cui l'interessato, avendo ricevuto l'avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell'ambito del procedimento e poi del processo penale. ( Precedente: S. 84/2021 - mass. 43815 ).

    Art. 64 c.p.p. · Art. 21 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 495 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 500/1989

    Questione inammissibile
    10 novembre 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto è richiesta dal giudice 'a quò una pronunzia additiva in materia penale, del tutto irrilevante nel processo in corso.

    Art. 495 c.p. · Art. 567 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 145/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 108/1976.

    Art. 495 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 133 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art495 · fonte del testo

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