Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 495r.d. 602/1931
  • art. 25r.d. 602/1931

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del

r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del

codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1973 dal tribunale di Tolmezzo

nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 132

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;

2) ordinanze emesse il 17 dicembre 1973 dal tribunale di Perugia

nei procedimenti penali a carico di Marcomigni Pietro e di Agnesini

Luigi, iscritte ai nn. 172 e 173 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19

giugno 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bastiani Manlio,

imputato del delitto di cui all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice

penale, per aver falsamente dichiarato ad un magistrato che lo

interrogava, quale imputato, di essere incensurato, il tribunale di

Tolmezzo, con ordinanza 12 ottobre 1971, sollevava d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale di detta norma del codice

penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

All'uopo il tribunale rappresentava che la ripetuta norma "appare

in contrasto con il principio della inviolabilità del diritto di

difesa, garantito dalla Carta e regolato per molti aspetti da precise

disposizioni delle leggi ordinarie, che legittimano l'imputato finanche

ad astenersi da qualsivoglia dichiarazione a lui pregiudizievole"

L'esigenza che presiede all'art. 495, terzo comma n. 2 del codice

penale, come quella di evitare false dichiarazioni dell'imputato

nell'interesse dei terzi e del buon funzionamento della giustizia, deve

essere mantenuta - argomentava l'ordinanza di rimessione - nei limiti

rigorosamente compatibili con l'anzidetto diritto alla difesa. E tali

limiti sembra vengano superati incriminando le false dichiarazioni

dell'imputato sui propri precedenti penali.

Con ordinanza n. 138 del 1973 tuttavia questa Corte, all'esito

dell'esame della proposta questione di legittimità costituzionale,

disponeva la restituzione degli atti al giudice a quo, rilevando

testualmente quanto segue:

"Considerato che la disposizione impugnata considera reato, per la

parte che qui viene in esame, la falsa dichiarazione dell'imputato "sul

proprio stato e sulle proprie qualità personali" ",

"che l'invito rivolto dal giudice all'imputato se egli sia stato

"sottoposto ad altri procedimenti penali " e se abbia "riportato

condanne nello Stato o all'estero " è previsto nell'art. 25 del r.d.

28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale" " ;

"che si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a

quo perché questi riesamini sotto il profilo della rilevanza e della

puntuale determinazione dell'oggetto della questione di legittimità

costituzionale se nella fattispecie sottoposta al suo esame debba

trovare applicazione il disposto dell'art. 495 del codice penale".

Con ordinanza 18 dicembre 1973 il ripetuto tribunale ha riproposto

la questione, precisando che, ferme rimanendo le argomentazioni addotte

con la precedente ordinanza 12 ottobre 1971, va esaminata la

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, in

relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, "nella

parte in cui dispone che il magistrato deve chiedere all'imputato se è

stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato

condanne nello Stato o all'estero".

La stessa questione proponeva il tribunale di Perugia con due

ordinanze del 17 dicembre, di identico contenuto, emesse,

rispettivamente, nel corso dei procedimenti penali contro Marcomigni

Pietro e Agnesini Luigi, entrambi imputati del menzionato delitto di

cui all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale.

In dette ordinanze si fa presente che le norme denunziate

"impongono, in sostanza, all'imputato (nel caso si tratti di persona

già condannata) dichiarazioni utilizzabili contro di lui, quanto meno

ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, n. 2,

del codice penale e che, in forza di cio, si realizza una lesione del

principio - riconducibile nell'ambito del diritto di difesa di cui

all'art. 24 Cost. - secondo cui l'imputato non è tenuto a rendere

dichiarazioni a lui sfavorevoli"

In tutti e tre i giudizi seguiti avanti questa Corte non vi è

stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Essi vanno perciò direttamente esaminati e

decisi in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Poiché le ordinanze di rimessione propongono le stesse

questioni di costituzionalità, i relativi giudizi vanno riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Viene sottoposta alla Corte questione di legittimità

costituzionale dell'art. 495, comma terzo, n. 2, del codice penale, che

punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identità,

sul proprio stato e sulle proprie qualità personali, nonché dell'art.

25 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (r.d. 28

maggio 1931, n. 602) il quale dispone che, tra le domande da rivolgersi

all'imputato allorché si procede al suo interrogatorio, deve essere

compresa quella volta ad accertare se egli è stato sottoposto ad altri

procedimenti penali, e se ha riportato condanne nello Stato o

all'estero.

Secondo le ordinanze di rimessione, dal combinato disposto dei due

articoli risulterebbe che l'imputato dovrebbe essere sottoposto alla

sanzione prevista dall'art. 495, anche se dice il falso in merito ai

suoi precedenti penali, alla cui rivelazione egli sarebbe costretto per

rispondere agli inquirenti che sono tenuti a interrogarlo in proposito.

Da ciò le ordinanze deducono una lesione "del principio,

riconducibile all'art. 24 della Costituzione, secondo cui l'imputato

non è tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli".

3. - La questione non è fondata.

Non è dubbio che, se l'imputato, alla domanda rivoltagli

dall'inquirente sui suoi precedenti penali risponde in modo contrario

al vero, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 del codice

penale.

Ma non è esatto che, a tale domanda, egli sia tenuto a rispondere,

essendo certo che può rifiutarsi di fornire le notizie, che in

proposito gli vengano richieste, senza incorrere in alcuna

responsabilità penale

4. - Ciò risulta in modo del tutto palese dal combinato disposto

degli artt. 78 e 366 del codice di procedura penale, che dettano norme

sui preliminari dell'interrogatorio.

Prescrive al riguardo l'art. 78 che "l'autorità giudiziaria o

l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio

l'interrogatorio, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale,

che egli ha facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'art.

366, primo comma".

Quest'ultimo articolo prescrive poi che, "prima di procedere

all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le

proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi

si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false".

Coordinando le due norme, appare chiaro che l'imputato, solo alla

richiesta delle proprie generalità è tenuto a fornire risposta,

incorrendo in responsabilità penale qualora si rifiuti di rispondere,

o dia false generalità.

Che poi per generalità attinenti alla persona debbano intendersi

soltanto il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, oltre che

dal significato proprio del lemma, risulta, benché in modo indiretto,

dall'art. 25 delle norme di attuazione, che è stato denunziato. In

detto articolo si precisa infatti che, "nel procedere

all'interrogatorio, il giudice o il pubblico ministero invita

l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa

leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue

condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempito

agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri

procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o

all'estero".

Ora tutte queste notizie, per così dire, supplementari, sulla

personalità dell'imputato sono richieste dall'art. 25 delle norme di

attuazione "anche" e cioè in aggiunta a quella principale, sottaciuta

nell'articolo perché risultante dalle norme del codice, e che concerne

la enunciazione delle generalità, costituite appunto dal nome,

cognome, luogo e data di nascita (v. art. 3 legge 31 ottobre 1955, n.

1064). Ma, a fornire tali notizie accessorie, benché anch'esse dirette

ad inquadrare la personalità dell'imputato, questi non è obbligato,

appunto perché l'art. 366 citato restringe solo alle generalità

l'obbligo e la sanzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28

maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione al codice di

procedura penale), questioni proposte, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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