Art. 485 c.p. — Falsità in scrittura privata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1982 al 22 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. 94

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

94

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

Testo in vigore dal 10 agosto 1982 al 22 febbraio 1983

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 485 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25387/2025

    16 settembre 2025

    La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

    Art. 485 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 73 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Anche per il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889. Ma poichè la scrittura privata deve essere un «documento» (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata. Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 164

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

    Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art485 · fonte del testo

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