Art. 14 — Norme penali relative alla contraffazione del contrassegno

Chiunque contraffa' o altera il contrassegno ovvero lo detiene o lo usa contraffatto o alterato e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da cinque a cinquanta milioni di lire. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, puo' essere privato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi ad un anno, dei prosciutti che in quel periodo completano il periodo minimo di stagionatura.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art14 · fonte del testo

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