Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

  • 1)a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
  • 2)a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • 3)a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi. L'iscrizione deve essere revocata:
  • 1)a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
  • 2)a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';
  • 3)a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. 78
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

7

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 5, comma 11) che "L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso".

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147

8

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".

Testo vigente dal 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1998 al 14 settembre 2012. 36 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174. tolto: I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147. L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147

    Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art3 · fonte del testo

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