Art. 472 c.p. — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

[1]Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

[3]Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39

16

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

Testo vigente dal 25 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose di elevare la pena per il detentore di pesi o misure alterati (art. 472). È peraltro da osservare che il codice stabilisce già una pena notevolmente più grave di quella comminata nell'articolo 294 del codice del 1889, ed è pure da considerare che questo delitto, nel caso di uso dei pesi o delle misure alterati, può concorrere con quello di frode in commercio, preveduto nell'articolo 515.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 160

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39

    Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art472 · fonte del testo

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