Art. 403 c.p. — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2005 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni. 197

[2]Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico. 197

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

197

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".

Testo in vigore dal 5 maggio 2005 al 28 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 168/2005

    Ha colpito questo articolo
    29 aprile 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., e, dall’altro, al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all’art. 403 cod. pen., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. - Sul principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997, 508/2000 e 327/2002. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse disposizioni del codice penale che prevedevano per le offese alla religione cattolica una tutela sanzionatoria più grave di quella prevista per le medesime condotte in danno delle altre confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 329/1997, 508/2000 e 327/2002.

    Art. 403 c.p. · Art. 406 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 479/1989

    Questione inammissibile
    31 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per motivazione insufficiente e contraddittoria.

    Art. 403 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 188/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    Poiché il sentimento religioso è bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21.

    Art. 405 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 403 c.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 maggio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art403 · fonte del testo

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