Art. 353 c.p. — Turbata libertà degli incanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

[3]Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 353 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 30016/2024

    22 luglio 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale; - la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art.353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara.

    Art. 353 c.p. · Art. 629 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 387/1993

    Parametro
    9 novembre 1993

    Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 344 c.p.p. · Art. 353 c.p. · Art. 319 c.p. · Art. 321 c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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