Art. 32 c.p. — Interdizione legale
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[1]Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
[2]((La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta' dei genitori.
[3]Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti)).
[4]Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014
