Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del codice

penale promosso con l'ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal giudice

tutelare della Pretura di Bologna nella tutela relativa a Marchi Pietro

iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Marchi Pietro, sottoposto ad interdizione legale a seguito di

sentenza penale di condanna, ottenuta la liberazione condizionale,

chiedeva al giudice tutelare di Bologna la chiusura della tutela per

cessazione dello stato di interdizione legale come effetto della

concessa liberazione condizionale.

Nel corso di tale procedimento, il Pretore di Bologna, con

ordinanza del 9 maggio 1978, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., dell'art. 32

codice penale, nella parte in cui fa perdurare lo stato di interdizione

legale del condannato, che benefici della liberazione condizionale.

Premette il giudice a quo che l'art. 32, terzo comma, codice

penale, laddove dispone che il condannato è "durante la pena" in

istato di interdizione legale, va interpretato nel senso che esso si

riferisce anche a chi benefici della liberazione condizionale, fino a

quando non si verifichi l'estinzione della pena, e ciò perché la pena

accessoria dell'interdizione legale consegue alla mera irrogazione

della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non

inferiore a cinque anni e prescinde dalla effettiva espiazione in

carcere della pena detentiva.

Così interpretata, però, la disposizione appare in contrasto con

l'art. 27, terzo comma, Cost., per il quale le pene devono tendere alla

rieducazione del condannato, poiché il mantenimento dello stato di

interdizione legale per chi sia stato liberato condizionalmente porta a

frustrare gravemente le finalità dell'istituto della liberazione

condizionale, che si propone di reinserire il condannato nel consorzio

civile

La medesima norma sembra altresì contrastare con l'art. 4 Cost.,

poiché la persistente interdizione legale ostacola di fatto il pieno

inserimento del liberato condizionalmente nel mondo produttivo in

funzione attiva, impedendogli di svolgere, secondo le proprie

possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che

concorra al progresso materiale e spirituale della società: sono

infatti non indifferenti, a titolo esemplificativo, le difficoltà per

ottenere un mutuo da istituti ed enti.

Conclude il Pretore sottolineando la propria legittimazione a

sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di un

procedimento di volontaria giurisdizione, nonché la rilevanza della

questione stessa, giacché il suo accoglimento comporterebbe la

chiusura ex officio della tutela.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza, e rilevando preliminarmente che

l'ordinanza di rimessione si basa su una inesatta interpretazione della

disposizione impugnata, giacché, se è vero che la pena accessoria

della interdizione legale opera con riguardo al periodo di

eseguibilità della pena principale, ciò non significa però che

permanga in stato di interdizione legale il liberato condizionalmente,

il quale al contrario, durante il tempo della liberazione condizionale,

non versa propriamente in stato di "durante la pena".

Osserva invero l'Avvocatura che, in ordine alla natura della

liberazione condizionale, non può seguirsi la tesi secondo la quale si

tratterebbe di una fase dell'esecuzione della pena detentiva e, più

precisamente, di una fase più attenuata nella quale alla pena

detentiva si sostituisce la libertà vigilata, dovendo invece

preferirsi la tesi, più rispondente all'evoluzione dell'istituto,

secondo la quale tra lo stato di detenzione e quello di libertà

condizionale vi è un salto qualitativo, in quanto la seconda, per

quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o

sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Se

poi si considera che, in virtù dell'art. 177, primo comma, codice

penale, in caso di revoca della liberazione condizionale, il tempo

trascorso in quello stato non è computabile nella durata della pena,

l'istituto in questione non appare suscettibile di inquadramento tra le

modalità di esecuzione della pena, poiché darebbe luogo ad un

inspiegabile prolungamento della pena inflitta. Il liberato

condizionale, dunque, non versa in stato di "durante la pena", e

pertanto nei suoi confronti cessa lo stato di interdizione legale,

conformemente, del resto, al fondamento etico - politico dell'istituto,

il cui nucleo caratteristico è costituito dal raggiunto ravvedimento

del reo per effetto del trattamento carcerario. La realizzazione della

finalità emendatrice della pena ne rende superflua la prosecuzione: se

così è non ha senso che prosegua, invece, lo stato di interdizione

legale.

La proposta questione di legittimità costituzionale, pertanto,

conclude l'Avvocatura, è superata dalla diversa interpretazione che

deve darsi alla disposizione impugnata. In ogni caso, la questione

stessa sarebbe infondata anche qualora dovesse invece accogliersi

l'interpretazione adottata dal giudice a quo. Tramite la rappresentanza

legale, infatti, è dato ovviare alla incapacità di agire del

condannato ammesso alla liberazione condizionale, cui è in tal modo

consentito, sia pure per mezzo del suo rappresentante, porsi in

condizione di svolgere ogni attività intesa al suo reinserimento nella

collettività. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione, premesso che l'art. 32 c.p. va

interpretato nel senso che l'interdizione legale, di cui allo stesso

articolo, non è sospesa a seguito di concessione della libertà

condizionale, assume che il mantenimento dello stato d'interdizione

legale per chi sia stato liberato condizionalmente incide negativamente

sulle finalità del beneficio, impedendo il pieno reinserimento del

liberato condizionalmente nel mondo produttivo e conseguentemente

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c.p., in

riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., nella parte in cui fa perdurare lo

stato d'interdizione legale del condannato che benefici della

liberazione condizionale.

Pertanto, a parere del giudice a quo, l'art. 32 c.p. dispone il

mantenimento dell'interdizione legale anche nello stato di liberazione

condizionale: è questa interpretazione che la Corte deve assumere a

fondamento delle proprie argomentazioni.

Il giudice a quo, in sostanza, lamenta che la sospensione della

pena principale della reclusione, a seguito di concessione del

beneficio in esame, non comporti anche la sospensione della pena

accessoria dell'interdizione legale, di cui all'art. 32 c.p.

2. - La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.

Premesso che, nella generale nozione di rapporto giuridico punitivo

(che s'instaura a seguito della definitiva sentenza penale di condanna)

vanno enucleati i diversi rapporti giuridici d'esecuzione relativi alle

diverse conseguenze penali della condanna; premesso che le vicende

giuridiche relative a tali diversi rapporti d'esecuzione hanno di

regola, autonomo svolgimento, nel senso che, (salva l'ipotesi

d'estinzione di tutte le conseguenze giuridiche della condanna) la

sospensione o l'estinzione d'uno degli effetti penali della condanna

non coinvolge le vicende relative agli altri effetti della medesima; va

ricordato che la liberazione condizionale è istituto attinente alla

pena principale detentiva mentre l'interdizione legale è pena

accessoria, nettamente distinta dalla prima: almeno di regola, la

sospensione della pena principale detentiva, causata dall'atto di

concessione del beneficio della liberazione condizionale, non comporta,

pertanto, necessariamente anche la sospensione delle altre pene e dei

vari e diversi effetti penali della condanna.

Va, poi, particolarmente sottolineato che la situazione del

liberato condizionalmente, se è vero che è posizione di libertà, in

relazione alla sospesa pena principale detentiva, non è situazione

definitiva di libertà. Sul liberato condizionalmente grava il pericolo

che, per l'intervento d'una causa di revoca del beneficio e,

conseguentemente, di revoca della sospensione della pena principale

detentiva, quest'ultima torni ad applicarsi nei termini prefissati

dalla sentenza di condanna. Dal soggetto liberato condizionalmente lo

Stato attende la conferma della prognosi di già avvenuto ravvedimento,

che era stata formulata in detenzione e che ha causato la concessione

del beneficio. Il liberato condizionalmente è, come dire, in prova: si

attendono da lui conferme del ravvedimento, conferme definitive che

soltanto in situazione di libertà possono essere compiutamente ed

indiscutibilmente offerte.

3. - Consegue che lo Stato ha interesse a stimolare l'esito

positivo della prova: la libertà vigilata ex art. 230 c.p. è segno

evidente di tale interesse. Ma discende anche che lo Stato oltre al

predetto interesse, ne ha altri: deve, ad esempio, garantire i terzi,

la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata

liberazione del condannato.

L'interdizione legale ex art. 32 c.p. non può ritenersi

incompatibile con la liberazione condizionale: se la prima non ostacola

la rieducazione del condannato durante la detenzione; se, malgrado

l'interdizione legale, alla quale il detenuto è stato già sottoposto

durante la detenzione, il medesimo è riuscito ad offrire prove tali da

far ritenere sicuro il suo ravvedimento, non si riesce ad intendere

perché la stessa interdizione dovrebbe ostacolare la prova ulteriore,

di conferma del ravvedimento, che il già condannato è tenuto, in

libertà, ad offrire.

Non si dimentichi, peraltro, che l'interdizione legale di cui

all'art. 32 c.p. comporta l'applicazione al condannato delle norme

previste dalla legge civile per l'interdizione giudiziale limitatamente

alla disponibilità ed all'amministrazione dei beni; il condannato non

subisce, pertanto, ulteriori limitazioni della capacità giuridica o di

agire, rispetto agli atti attinenti al diritto di famiglia (salve

ulteriori limitazioni derivanti dall'art. 32 c.p.) o alla facoltà di

testare o di stare in giudizio, quando l'oggetto del medesimo attenga a

diritti non preclusi al condannato.

Va aggiunto che, quand'anche l'interdizione legale fosse prevista

per la sola tutela dei terzi, non per questo si potrebbe, per sé,

ritenere costituzionalmente illegittima, non essendo, ovviamente,

vietato al legislatore garantire la collettività da eventuali pericoli

dell'anticipata liberazione del condannato.

Ma l'interdizione in parola viene giustificata, da una parte della

dottrina, non soltanto in funzione dell'interesse dei figli o degli

altri parenti ma anche in funzione degli interessi dello stesso

condannato; per quanto severa verso quest'ultimo. si sostiene, la legge

non può volere che vadano dispersi i suoi averi. E se così fosse, non

si vedrebbe, davvero, come ritenere incompatibile con la liberazione

condizionale, alla luce dei chiarimenti innanzi offerti, l'interdizione

legale di cui all'art. 32 c.p.

Tutto il tema relativo alle pene accessorie avrebbe forse bisogno

di precisazioni e chiarimenti, legislativi e dottrinali; ma, allo

stato, l'interdizione legale non è da ritenersi, secondo la

Costituzione, incompatibile con la liberazione condizionale.

Gli invocati parametri di riferimento, gli artt. 4 e 27 Cost., non

sono applicabili alla specie. Non l'art. 4 Cost., giacché la

condizione d'interdetto legale non preclude al liberato

condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri di cui allo stesso

art. 4 Cost.: l'esemplificazione, in contrario avviso, indicata

dall'ordinanza di rimessione (le difficoltà d'ottenere mutui da

istituti od enti) non è davvero probante: se difficoltà esistono, al

fine d'ottenere mutui da istituti od enti, per i mai condannati,

maggiori difficoltà certamente esistono per i già condannati, in

liberazione condizionale; ma ciò non a causa dell'interdizione legale.

Ché, anzi, si sarebbe tentati d'affermare che maggiori sarebbero,

forse, le difficoltà, ai fini ora indicati, del liberato

condizionalmente non sottoposto, per ipotesi teorica, ad interdizione

legale.

Anche il riferimento all'art. 27 Cost. non è, nella specie,

invocabile. I principi d'umanizzazione delle pene sono già rispettati

con la previsione legale e la concessione, in concreto, della

liberazione condizionale; come, con la stessa concessione, è, altresi,

rispettato il disposto relativo alla finalità rieducativa delle pene.

Quanto osservato in tema di natura (bifronte) della liberazione

condizionale, vale a concludere che non è certamente l'interdizione

legale che può rendere oltremodo gravosa la prova definitiva

dell'avvenuto ravvedimento.

Non esistendo alcun vincolo costituzionalmente determinato, in

riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., per il legislatore ordinario, in

tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale,

va, infine, osservato che, anche se l'interpretazione accolta

nell'ordinanza di rimessione non fosse condivisa (ove, cioè,

l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione

condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non

permanga) ugualmente, almeno allo stato, non Vi sarebbe contrasto con

la vigente Costituzione. La materia è, infatti, oggetto di scelta

discrezionale del legislatore ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost.,

dal giudice tutelare della Pretura di Bologna, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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