Art. 32 c.p. — Interdizione legale
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[1]Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
[2]La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potesta', dell'autorita' maritale e della capacita' di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.
[3]Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' e dell'autorita' maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.
[4]Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
