Art. 317 c.p. — Concussione
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((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni)).
Testo in vigore dal 14 giugno 2015 al 19 novembre 2017
