Art. 317 c.p. — Concussione
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((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni)).
Testo in vigore dal 12 maggio 1990 al 28 novembre 2012
