La Commissione parlamentare propose che l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa. Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sè un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.
Relazione al Codice penale (1930), n. 126