Corte costituzionale

Sentenza n. 243/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nel procedimento

penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin

Flavio ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio

Morosin per Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Contin

Cristian e altri, accusati - tra l'altro - del reato di associazione

antinazionale (art. 271 cod. pen.), diretta a "distruggere o

deprimere il sentimento nazionale inteso come coscienza dell'unità

territoriale, sociale e politica dell'Italia", il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, richiesto dal p.m.

dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha promosso, in

riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il giudizio di

legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.

Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto

l'art. 21 della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla

Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon

costume, non avrebbe alcuna attinenza al "sentimento nazionale".

Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di

manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento

alla fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di

quest'ultima viene valutato il bene giuridico tutelato. Esso

s'identifica con "il sentimento nazionale", vale a dire con il

patriottismo, inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale

e politica del Paese. Tale valore è stato già preso in

considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87 del

1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del

codice penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per

distruggere o deprimere il sentimento nazionale", un reato cioè

assimilabile a quello per il quale si procede nell'odierno giudizio.

Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del

giudizio non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da

giustificare un diverso trattamento davanti alla giurisdizione

costituzionale. Le due "attività" sarebbero dirette a perseguire le

stesse finalità; inoltre, considerato che il fenomeno oggetto della

censura posta dall'art. 271 copre un'area comportamentale più vasta,

questo - per la parte eccedente l'area della libertà di espressione

- ricadrebbe sotto altre censure penali presenti nell'ordinamento.

In conclusione, anche associazioni che si propongono la

depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero

lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla

violenza. Esse, allora, potrebbero dirsi formazioni sociali

tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

2. - Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian,

Flavio e Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della

questione sollevata.

Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non

trova applicazione, ed essa è considerata - dalla dottrina -

incompatibile con la Costituzione oppure tacitamente abrogata.

La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo

un'opinione e una associazione, in violazione degli artt. 21 e 18

della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione.

Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla

base di un falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione

della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale,

al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe

riconosciuto meritevole di tutela il bene del "sentimento nazionale".

Tale valore, infatti, avrebbe - secondo l'interventore - una sicura

rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria

stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento al limite

del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà di

associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto

irragionevole né priva di fondamento. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le

condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione

delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono

attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale,

perché se ne assume il contrasto con:

a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite

posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero,

quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il

"sentimento nazionale", né potrebbe identificarsi con la morale o la

coscienza etica;

b) l'art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite

alla libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o

che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde

anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o

la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non

facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza;

c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni

costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del

singolo.

2. - La questione è fondata.

3. - Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie

associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed

apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo

n. 127 della Relazione del Guardasigilli, che pone "in rispondenza"

le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i

collegamenti tra il primo comma dell'art. 272 e il delitto

riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il

secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le

associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle

espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le

convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano

dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e

risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte

violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in

essere per lo svolgimento di tali comportamenti.

Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre

ha respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma

dell'art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma

(propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che "il

sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che,

sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa

parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità,

sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente

reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i

doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni

costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si

profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della

Costituzione.

4. - Va premesso che la presente questione non coinvolge il

significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e

dell'unità nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme

di tutela che vi si possono riferire.

La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla

legittimità costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto

forma associativa, intesa a "distruggere o deprimere il sentimento

nazionale".

Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a

dichiarare l'illegittimità costituzionale della fattispecie

incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo

comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari

conclusione - in relazione ai parametri costituzionali ora invocati -

anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui

denunziata che vieta le associazioni per l'attività, diretta sempre

al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".

Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di

propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in

attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad

integrare altre figure criminose - non può costituire illecito

neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è

consentito all'individuo; così come è stabilito dall'art. 18 della

Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo comma - la

libertà di associazione per i fini che non siano "... vietati ai

singoli dalla legge penale".

La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta

dall'ordinamento quella che considerava illecita la propaganda

diretta all'identico fine perseguito perfino dalla totalità dei

cittadini uti singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla

libertà di associazione garantita dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271

(Associazioni antinazionali) del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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