Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 133r.d. 601/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 374 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori

pubblici) e 142 R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (Regio Decreto che approva

il regolamento per la esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195,

testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni

delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione all'art. 25 cod.

pen. promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dal Pretore di

Susa nel procedimento penale a carico di Bonaudo Flavio iscritta al n.

515 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, 18 serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Susa dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.

F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, concernente contravvenzioni a

disposizioni in materia di opere pubbliche e di bonifiche: il primo, in

quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" (ora convertite in

pene dell'arresto e dell'ammenda, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 28

maggio 1931, n. 601); il secondo, in quanto prevede - per le

contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del medesimo decreto -

"la pena dell'arresto fino a giorni cinque" (e dell'ammenda non

superiore a lire 20.000), laddove ai sensi dell'art. 25 c.p. la pena

dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto

dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che nella predetta ordinanza manca la benché minima

motivazione circa la rilevanza della questione sollevata ed è omessa

ogni indicazione circa la fattispecie oggetto del giudizio principale;

che carente si appalesa altresì la motivazione relativa alla non

manifesta infondatezza della questione medesima, la quale è solo

apoditticamente affermata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Susa con ordinanza del 27

novembre 1984 (r.o. 515/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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