Art. 235 c.p. — Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

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[1]((Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

[2]Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

[3]Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo)).

Testo in vigore dal 26 luglio 2008 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/1987

    Altra decisione
    9 aprile 1987

    Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e` intervenuta la legge 10 ottobre 1986 n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosita` sociale presunta - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto e` persona socialmente pericolosa". Spetta, pertanto, all'interprete stabilire se la nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 L. 685 del 1975, nonche` sull'art.164, secondo comma, n. 2 c.p. e in particolare renda non piu` obbligatoria la irrogazione della contestata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 81, primo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 e 235 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, e 3 Cost.).

    Art. 235 c.p. · Art. 81 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 10 cost. · Art. 204 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 26 luglio 2008. 42 parole tolte, 131 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'espulsione dello stranieroaggiunto: Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato tolto: e' ordinata dal giudice aggiunto: del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero aggiunto: o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo tolto: non inferiore a dieci aggiunto: superiore ai due anni.

tolto: Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorita' amministrativaaggiunto: Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

aggiunto: Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art235 · fonte del testo

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