Art. 234 c.p. — Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

[1]Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

[2]Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

[3]Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 358/1987

    Parametro
    29 ottobre 1987

    Spetta al giudice a quo - cui vanno, pertanto, restituiti gli atti - verificare, alla stregua dello jus superveniens,la persistenza della rilevanza della questione (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - degli artt. 635 e seguenti codice procedura penale, nella parte in cui riservano al Magistrato di sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt. 231, 233, 234 ultimi commi codice penale; in considerazione della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, da un lato elenca i provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza concernenti le misure - art. 21, quarto comma - dall'altro attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in appello avverso detti provvedimenti - art. 22, secondo comma).

    Art. 231 c.p. · Art. 233 c.p. · Art. 234 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art234 · fonte del testo

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