L'art. 212 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 212. (Istigazione a commettere reati militari), - Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o piu' militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il reato non e' commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione. La stessa pena si applica se l'istigato e' un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato e' applicabile la legge penale militare. Se il colpevole e' superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione".

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art3 · fonte del testo

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