Art. 213 c.p. — Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
[1]Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio' destinati.
[2]Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
[3]In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
[4]Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
[5]Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
