Art. 213 c.p. — Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

[1]Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio' destinati.

[2]Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

[3]In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

[4]Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

[5]Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1974

    Questione infondata
    20 marzo 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimità costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimità costituzionale è intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.

    Art. 216 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/1968

    Questione infondata
    10 luglio 1968

    L'art. 213 c.p. riguarda il regime cui sono sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati all'esecuzione della misura di sicurezza ed i ricoverati nei manicomi giudiziari. Tali ipotesi sono manifestamente estranee a quella cui si riferisce il giudizio principale, concernente il rimborso delle spese di mantenimento in carcere di un condannato a pena detentiva. La questione di legittimità costituzionale del predetto articolo appare, quindi, manifestamente irrilevante ai fini del giudizio principale, ne' il giudice a quo ha motivato sul punto. La questione stessa pertanto va dichiarata inammissibile.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art213 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari