Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichita' di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 203 del Codice penale, salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato piu' grave previsto dal Codice penale.

Testo vigente dal 8 febbraio 1892

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1892-02-07;31~art1 · fonte del testo

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