Art. 201 c.p. — Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

[1]Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

[2]Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art201 · fonte del testo

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